Scambio di informazioni automatico (AEoI)
Nota bene: questa pagina fornisce informazioni di carattere esclusivamente generale e non esaustivo, ed è quindi soggetta a modifiche e/o aggiornamenti. Questa pagina non è da considerarsi a sostituzione delle pubblicazioni ufficiali per lo scambio di informazioni automatico e non costituisce un servizio di consulenza fiscale o legale.
Cos'è lo scambio di informazioni automatico?
Lo scambio di informazioni automatico (in inglese Automatic Exchange of Information, AEoI) è un'iniziativa globale in cui i paesi condividono automaticamente informazioni finanziarie sui non residenti. Lo scambio di informazioni automatico è in genere agevolato da accordi quali lo Standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard, CRS) elaborato dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE).
Le istituzioni finanziarie dei Paesi partecipanti raccolgono informazioni sui titolari dei conti, inclusi i non residenti, e le segnalano alle rispettive autorità fiscali. Tali autorità fiscali scambiano poi automaticamente tali informazioni con le autorità fiscali di altri Paesi partecipanti su base annuale.
L'obiettivo è quello di migliorare la trasparenza e la cooperazione in materia fiscale, rendendo più difficile per le persone fisiche e giuridiche nascondere attività o redditi in conti esteri. Lo Scambio di informazioni automatico aiuta i Paesi ad applicare le leggi fiscali e a combattere l'evasione fiscale transfrontaliera.
Quali Paesi prendono parte allo Scambio di informazioni automatico?
L'elenco delle relazioni di scambio bilaterali attivate dei Paesi partecipanti può essere consultato sul sito web dell'OCSE. L'elenco dei Paesi partecipanti e dei Paesi partner della Svizzera è disponibile sul sito della Confederazione Svizzera, e viene regolarmente aggiornato e prevale sull'elenco dell'OCSE.
Chi è interessato dallo Scambio di informazioni automatico?
Tutti i clienti domiciliati in giurisdizioni soggette all'obbligo di segnalazione rientrano nell'ambito di applicazione, sia persone fisiche che giuridiche.
Ad esempio: un cliente francese domiciliato in un Paese detiene degli asset in un altro Paese. Tale cliente è dunque potenzialmente soggetto all'obbligo di segnalazione ai sensi dello Scambio di informazioni automatico. Si prega di notare che lo scambio di informazioni avviene solo tra Paesi con un accordo AEoI in vigore.
D'altro canto, le obbligazioni onshore non sono soggette all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'AEoI, ad esempio se i clienti hanno asset registrate presso un istituto finanziario situato nella loro giurisdizione di residenza, la segnalazione AEoI non è rilevante per tali clienti in relazione a tali asset (ad esempio un residente francese con attività registrate in Francia).
Che impatto ha lo Scambio di informazioni automatico per i clienti?
L'adesione allo standard dello Scambio di informazioni automatico impone alle banche di identificare e documentare lo status AEoI (ossia la residenza fiscale per i singoli clienti e la residenza fiscale, nonché il tipo di entità per le persone giuridiche) sia per i clienti nuovi che per quelli esistenti.
IG Bank utilizzerà in primo luogo le informazioni di cui già è in possesso, ma potremmo richiedere ai nostri clienti di fornire e verificare i seguenti dati:
- Nome
- Indirizzo
- Luogo di nascita* (per le persone fisiche)
- Data di nascita* (per le persone fisiche)
- Paese/i di residenza fiscale
- Numero/i di identificazione fiscale*
- Tipo di entità (per le persone giuridiche)
* Non applicabile in tutti i Paesi e soggetto ai requisiti di legge locali.
Una volta che un cliente è stato definito come Persona Oggetto di Comunicazione ai sensi dell'AEoI, la banca dovrà segnalare tale cliente ogni anno alle proprie autorità fiscali locali. Successivamente, le autorità fiscali locali riporteranno tali informazioni alle autorità fiscali del Paese in cui il cliente ha la residenza fiscale. Le informazioni comunicate alle autorità fiscali comprendono:
- Informazioni d'identificazione (quali nome della persona fiscale o giuridica, indirizzo, residenza fiscale, numero di identificazione fiscale)
- Informazioni sul conto (quali nome dell'istituto finanziario, numero del conto)
- Informazioni finanziarie (quali saldo del conto, utile e perdita, importi totali dei dividendi o degli interessi accreditati)*
*Si noti che possono verificarsi variazioni negli importi finali a causa dei diversi tassi di cambio e delle diverse regole di segnalazione applicate.
Quanto è sicuro lo scambio di dati nell'ambito dell'AEoI?
La protezione dei dati è un elemento chiave dell'AEoI. L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha definito norme dettagliate in materia di riservatezza e di salvaguardia dei dati, che devono essere in vigore a livello sia giuridico che operativo per consentire a un Paese di applicare l'AEoI. Le autorità fiscali locali non sono autorizzate a condividere le informazioni ricevute con altre istituzioni governative locali. In mancanza del rispetto delle norme OCSE, un Paese può rifiutarsi di fornire dati al proprio Paese partner.
Come incide lo Scambio di informazioni automatico sul segreto bancario svizzero?
Per la Svizzera, l'introduzione e l'attuazione dello Scambio di informazioni automatico implica che il segreto bancario a fini fiscali non sarà più applicabile per i clienti residenti in un Paese che vi aderisce. L'applicazione del nuovo standard non avrà invece influenza alcuna sul segreto bancario nazionale per i clienti domiciliati in Svizzera.
IG Bank può fornire consulenza sulla situazione di un cliente in relazione ad AEoI?
IG Bank non è autorizzata a fornire consulenza legale o fiscale. Per qualsiasi domanda sulla determinazione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza ai fini fiscali e sulla classificazione dell'entità si prega di contattare un consulente fiscale o legale.